Osservazioni sul Protocollo di Nagoya

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI NAGOYA SULL’ACCESSO ALLE RISORSE GENETICHE E ALLA GIUSTA ED EQUA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI DERIVANTI DALLA LORO UTILIZZAZIONE, DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA, ADOTTATO A NAGOYA IL 29 OTTOBRE 2010

Preliminarmente si riportano alcune considerazioni per una corretta valutazione del DL proposto dal Ministero dell’Ambiente.

Il Protocollo di Nagoya, adottato dalla Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Biodiversità il 29 ottobre 2010, è entrato in vigore il 12 ottobre 2014, con l’adesione del 50° Paese Membro.
L’Unione Europea ha approvato il l Protocollo con decisione n. 283/2014/UE, depositando lo strumento di ratifica il 16 maggio 2014 aderendo per conto degli Stati Membri, indipendentemente dalle ratifiche nazionali L’implementazione comunitaria del Protocollo è disciplinata attraverso un apposito Regolamento UE (n. 511/2014 del 16 aprile 2014).

Il presente “Disegno di Legge” rappresenta quindi le misure di applicazione nazionale del predetto regolamento che lascia agli Stati Membri la decisione sulle competenze e le procedure da seguire.
Tradizionalmente, gli argomenti riguardanti la biodiversità nel senso della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB), vengono seguiti, in quasi tutti i Paesi del mondo (e anche in Italia), dai Ministeri per l’Ambiente da cui l’iniziativa del predetto Ministero nel proporre il D.L.

Il Protocollo di Nagoya, e di conseguenza anche il Regolamento UE e il presente Disegno di Legge, riconoscono l’esistenza di altri regimi internazionali volti allo scambio e l’utilizzo del materiale genetico e rispettano gli impegni presi dai singoli Paesi per l’implementazione di questi regimi.
In quest’ottica, l’accordo internazionale più importante da menzionare è il Trattato Internazionale della FAO sulle Risorse Genetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura (RGVAA, o PGRFA, in inglese). Il Trattato, in vigore dal 2004 e firmato dall’Italia nello stesso anno (Legge n. 101/2004), ha come oggetto l’utilizzo specifico delle RGVAA e la condivisione dei benefici derivanti da questo utilizzo.

In entrambi i casi (Protocollo di Nagoya e Trattato Internazionale FAO) come “utilizzo” delle Risorse Genetiche si intende la raccolta, ricerca, miglioramento genetico e sviluppo ai fini dell’ottenimento di prodotti innovativi e utili per il benessere umano.